Condizioni generali di contratto di vendita pacchetti turistici

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell'art. 2 n. 1 Decreto Legislativo n. 111 del 17-3-95 di attuazione della Direttiva 90/1314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2) Fonti legislative
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso l'agenzia di viaggio venditrice. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art.1.3 CCV oltre che di venditore ex art. 4 Decreto Legislativo 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4) Pagamenti
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo ivi inclusa l'intera quota di iscrizione, quando prevista, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi del precedente art. 3. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in unica soluzione. Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva, espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto. Peraltro l'organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal consumatore al proprio mandatario agente di viaggio sempre che gli stessi risultino conformi agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso organizzatore e quest'ultimo.
5) Prezzo e relative modifiche.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni antecedenti la partenza e soltanto a seguito di variazioni di:
- costi di trasporto, costo dei carburanti, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in oggetto.
Per tali variazioni si farà riferimento alla scheda "tecnica" pubblicata nel presente catalogo.
6) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore; L'impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza di grave inadempimento dell'organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta scritta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma del presente articolo, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento e dell'entità dell'acconto versato di cui art. 4, 1° comma, oltre alla quota di apertura pratica, le seguenti penali:
- Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali e voli regolari a tariffa speciale o I.T. intercontinentali, soggiorni individuali, di gruppo:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 gg. lavorativi prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza.
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3
giorni lavorativi, escluso il sabato
prima della partenza.
Dopo tale termine la penalità sarà pari all'intero valore del pacchetto. Saranno inoltre addebitati per intero i costi relativi ai biglietti aerei emessi in presenza di scadenza di classi tariffarie preventivate e non più reperibili.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali verranno concordate di volta in volta alla firma delle condizioni che regoleranno il contratto stesso. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso inoltre spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
- CROCIERE CARNIVAL CRUISE LINE e ROYAL CARIBBEAN, PRINCESS Cruises e per i Tour Organizzati a date fisse con accompagnatore.
Per le penalità applicate dalle suddette compagnie in caso di cancellazione si suggerisce contattare Oltremare T.O. per conoscere preventivamente condizioni ed importi comunque riportati nei cataloghi dei rispettivi fornitori.
7) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza.
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità a fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nella modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo e/o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito relativi al pacchetto acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis. n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli artt. 12 e 13 Decreto Legislativo 111/95 forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti) e mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi dell'art. 13, comma 1, Decr. Leg. 111/95). La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma.
8) Modifiche dopo la partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
10) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce, al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole e informata la scelta del consumatore, Oltremare T.O. si riserva la facoltà di fornire nei propri cataloghi, oppure a mezzo cataloghi specifici o fglio notizie, una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva in esame.
11) Regime di responsabilità
Infatti nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Tour Operator né a titolo di organizzatore né di intermediario di servizi, per le escursioni, i servizi e le prestazione acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico; infatti, pur potendo essere illustrate e descritte in questo e in altri opuscoli dell'organizzatore, e nell'eventualità che a titolo di cortesia accompagnatori, assistenti o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione, le stesse sono assicurate da terzi fornitori e sono sotto la loro responsabilità. Il presente contratto non comprende il noleggio di mezzi di trasporto (auto, motocicli, scooter, etc.) effettuato in loco direttamente dal viaggiatore.
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da attività del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
12) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazional,e nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti t.t.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV.
13) Obbligo di assistenza
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
14) Reclami e denunce
Il consumatore, ai sensi dell'art. 19, 1° comma Decreto Legislativo 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi al fine di consentire all'organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
15) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
16) Fondo di garanzia
È prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n. 5 Decreto Legislativo 111/95.
Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da a4 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9, 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

AVVERTENZA:
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98 "La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

 


Organizzazione Tecnica:
Oltremare Tour Operator s.r.l.
Pozzuoli - Napoli
Decreto Autorizzativo N° 10464 Regione Campania
Iscrizione Tribunale di Napoli N° 4158 del 20.07.1983
Autorizzazione Regione Campania alla diffusione Prot. 10617 e successivi.
Polizza assicurativa R.C.T. N° 100012373 della Soc. Navale Assicurazioni S.p.A. come previsto dal D.L. N° 111/95.

 

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